Obbligo di mascherina quando si è con gli altri e obbligo di distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.
– Chi fa attività sportiva individuale (ad es. andare a correre) e i bambini con meno di 6 anni possono non indossare la mascherina.
– Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
– Esporre all’ingresso di tutti i locali aperti al pubblico la capienza massima di persone ammesse.
– Chi ha la febbre superiore ai 37,5 gradi deve restare a casa e contattare il proprio medico.
– È possibile entrare nei parchi ma senza creare assembramenti.
– È consentito svolgere all’aperto attività motoria o sportiva rispettando le distanze tra le persone.
– Sono consentiti gli sport individuali e di squadra solo connessi ad eventi e competizioni riconosciutia livello nazionale (divieto di pubblico).
– Gli sport di contatto non connessi ad eventi e competizioni riconosciuti a livello nazionale sonosospesi così come sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base.
– L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta all’aperto presso centri e circolisportivi (pubblici o privati) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento in conformità con le linee guida emanate dal Ministero dello Sport e con il divieto di utilizzo degli spogliatoi.
– Sono chiusi i circoli, i centri sociali, ricreativi e culturali, le palestre.
– Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica mantenendo ledistanze ed indossando le mascherine.
– Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
– Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri e cinema, e all’aperto. Sono chiuse le discotechee le sale da ballo.
– Sono vietate le feste anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
– Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi salvo quelli che si svolgono a distanza. Lecerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico.
– L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti egarantendo la distanza tra le persone di almeno 1 metro.
– I musei, le biblioteche sono chiusi.
– Le scuole superiori (secondarie di secondo grado) svolgono la didattica a distanza. I cicli scolasticiinferiori svolgono la didattica in presenza usando le mascherine. Le attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali possono essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e adottando i protocolli di sicurezza.
– Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che non ci siano assembramenti all’interno.
– Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
– Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5,00 alle 18,00; al tavolo massimo 4 persone salvo siano conviventi; resta consentita la ristorazione negli alberghi; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22,00 la ristorazione con asporto.
– Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.
– Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
– A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito uncoefficiente di riempimento non superiore al 50%.
ZONA ARANCIONE (SERVE L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE) – Può essere prevista in relazione a specifiche parti del territorio regionale in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico – In vigore a far data dal giorno successivo alla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti e sempre per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
– È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
ZONA ROSSA (SERVE L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SENTITO IL PRESIDENTE DELLAREGIONE) – Può essere prevista in relazione a specifiche parti del territorio regionale in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico – In vigore a far data dal giorno successivo alla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territorii non soggetti a restrizioni negli spostamenti e sempre per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (a pag. 195 del file “allegati”), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
– Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
– Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
– Tutte le attività sportive svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese.
– È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (conmascherina e distanziamento di 1 metro).
– È consentito lo svolgimento di attività sportiva (es. corsa) esclusivamente all’aperto ed in forma individuale (senza mascherina).
– La didattica a distanza diventa obbligatoria dalla seconda media (secondaria di I grado).
– Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24(a pag. 196 del file “allegati”).
– I datori di lavoro pubblici limitano la presenza al personale nei luoghi di lavoro per assicurare le attività che ritengono indifferibili e che richiedono tale presenza; gli altri dipendenti in modalità “lavoro agile”.